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È legale ricevere una connessione IPTV?

Ritorniamo a parlare di iptv, cerchiamo a fare un pò di chiarezza su questo fenomeno che negli ultimi tempi sta prendendo sempre più piede in italia ed in tutto il mondo Alcune persone tendono a ragionare a “compartimenti stagni”, e vorrebbero distinguere in maniera netta ciò che è “legale” da ciò che non lo è



Il primo problema riguarda la legislazione fiscale, cioè le tasse che i cittadini devono pagare per poter usufruire dei servizi televisivi. In Italia, infatti, esiste una normativa piuttosto stringente relativa non solo alla disponibilità delle frequenze su cui trasmettere segnali radio-televisivi (il che è ovvio, non essendo infinite quelle utilizzabili – un problema superato da Internet), ma anche al controllo statale sulle «radioaudizioni», termine storico con cui si indicavano le trasmissioni radio e, poi, quelle televisive. Senza addentrarci sul punto, ti basti sapere che nel 1938 fu emanato un regio decreto legge con cui, in una situazione in cui lo Stato deteneva il monopolio delle trasmissioni, si imponeva ai cittadini il pagamento di un “abbonamento” per il solo fatto di disporre d’un apparecchio “atto o adattabile” a ricevere tali radioaudizioni, configurato nelle forme di una vera e propria tassa di possesso. In seguito, questo monopolio statale fu affidato ad una società pubblica chiamata EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche), che nell’immediato dopoguerra fu ribattezzata RAI (Radio Audizioni Italiane), con un’evoluzione che giunge fino ai giorni nostri. Da allora infatti, grazie ad una serie di pesanti modifiche normative, da un lato è cessato il monopolio statale sulle trasmissioni (esistono infatti emittenti private), ma dall’altro è rimasto inalterato il regio decreto-legge del 1938: praticamente, il cosiddetto “abbonamento” alla televisione è ancora dovuto, e serve a mantenere le ingenti spese del servizio pubblico offerto dalla RAI. 



Questo abbonamento-tassa, che per evitare equivoci è oggi chiamato canone RAI, è stato recentemente inserito nella bolletta della corrente elettrica: l’unico modo per non pagarlo è dichiarare, nelle forme legali, di non possedere apparecchi atti a ricevere radioaudizioni, e la dichiarazione falsa è punita con sanzioni penali piuttosto rilevanti. Le IPTV ovviamente non esistevano nel 1938, ma ciò non basta per stare al sicuro rispetto a tale normativa: il nostro sistema giuridico contempla infatti, in maniera molto complessa, ipotesi di “frode alla legge”, che possono concretizzarsi anche nell’elusione di tributi come il canone RAI. Ciò significa che se non paghi il canone (perché non possiedi un televisore), ma adoperi il protocollo IPTV per ricevere via internet delle trasmissioni accessibili normalmente in forma televisiva (ad es. perché viene girata in streaming una trasmissione captata da una emittente tradizionale), stai eludendo la norma che tassa gli apparecchi radiotelevisivi, perché ottieni lo stesso identico risultato che avresti collegandoti tramite cavo o antenna. Se quindi ti rintracciano usando IPTV e non hai pagato il canone RAI, questo è già reato. Ancora peggio, poi, se la preferenza per la IPTV deriva dalla possibilità di accedere a servizi normalmente disponibili a pagamento, con grave lesione dei diritti delle emittenti e dei proprietari dei programmi. Quest’ultima condotta illegale, diffusa sotto il nome di “pezzotto” e simili, è gravemente sanzionata quindi a livello penale, oltre a portare ad una serie di illeciti civili, con ingenti richieste di risarcimento da parte delle emittenti lese. Ad esempio, vedere DAZN, Sky o Netflix in modo illecito, comporta il rischio di una multa che va dai 2.582,29 ai 25.822,26 euro e fino tre anni di reclusione. 



Da ciò, puoi facilmente desumere che la ricezione di una IPTV dovrebbe rivelarsi lecita solo a queste condizioni: Se paghi comunque il canone RAI; Se le trasmissioni offerte tramite IPTV non sono disponibili altrove come radioaudizioni a pagamento, e quindi se hai sottoscritto un abbonamento regolare con il titolare dei diritti di diffusione. In quest’ultimo caso, ovviamente, è ben possibile che una emittente diffonda gratis i suoi contenuti; ma, appunto, deve essere una scelta del proprietario, e non un’appropriazione da parte degli utenti. Fonte https://www.wordsmart.it/

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