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Assicurazione droni obbligatoria dal 15 dicembre 2019 - ecco tutto quello che devi sapere

Ritorniamo a parlare di droni , oggi cercheremo di chiarire tutti i dubbi e fornire informazioni a chi vuole volare con il suo drone per divertimento, facendo filmati da postare ovunque, anche sui social.




Al giorno d'oggi i droni sono divertenti , ma non sono giocattoli anche quelli usati per hobby sono a tutti gli effetti degli aeremobili e il loro uso è disciplinato dalla legge a cominciare dal regolamento Rispetta i regolamenti e i divieti locali, le istruzioni delle forze dell’ordine e delle autorità. 
L’assicurazione è obbligatoria per tutti i SAPR, compresi quelli sotto i 250 grammi sia se voli per divertimento sia se voli per lavoro. Per fortuna, una polizza per hobbysti costa davvero poco e fa volare tranquilli. Novità importanti per quel che concerne il mondo dei droni, ovvero i mezzi aerei a pilotaggio remoto noti anche con il termine SAPR. A partire dal prossimo 15 dicembre, infatti, sarà obbligatoria l’assicurazione anche per soli scopi ricreativi: una svolta rilevante se si considera che, fino a quella data, l’obbligo di assicurarli è riservato esclusivamente all’utilizzo per motivi di lavoro.  



A stabilire questo importante obbligo è il regolamento Enac e in particolare gli articoli 1 e 32. Nel primo si dice che “I Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto impiegati sia per uso professionale che ricreativo, sono assoggettati alle previsioni del Codice della Navigazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento“. Il secondo, invece, stabilisce che “Non è consentito condurre operazioni con un SAPR se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi adeguata allo scopo“.


Regolamento Enac, l’articolo sulla privacy
Chiudiamo con l’articolo 34 del regolamento Enac, quello sulla privacy, secondo cui “le operazioni svolte attraverso un SAPR possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza deve essere menzionata nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione“. Tra le altre cose, “Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), con particolare riguardo all’utilizzo di modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità ai sensi dell’articolo 3 del citato Codice, nonché delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali“.

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