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ID Remote Obbligatorio - Nuove normative sui Droni dal 1 Gennaio 2024

Ritorniamo a parlare di droni e normative, dal primo gennaio 2024, sarà obbligatorio che tutti i nuovi droni destinati al mercato europeo nella Categoria Open siano dotati di etichettatura di classe.

Tutti i droni operanti nella categoria Specific, inclusi quelli che rientrano negli scenari standard italiani, dovranno essere equipaggiati con un sistema di identificazione remota (Remote ID) attivo e conforme agli standard.

I droni classificati come C1, C2, C3, C5 e C6 sono già provvisti di Remote ID. Per i modelli C0, come il DJI Mini 4 Pro, non è necessario il Remote ID, né per i droni autocostruiti o quelli senza etichettatura di classe immessi in commercio prima della data sopracitata.

È importante notare che dal 2024 i droni preesistenti senza etichettatura di classe e quelli autocostruiti potranno ancora volare nella sottocategoria A1 se hanno un peso massimo al decollo (mtom) inferiore a 250 grammi, mentre se superano questo limite potranno operare nella sottocategoria A3, senza l'obbligo di Remote ID.

Per i droni utilizzati nella categoria Specific, è possibile conformarsi alle normative installando un dispositivo Remote ID esterno che rispetti gli standard richiesti e sia munito di un certificato di conformità. L'EASA aggiorna regolarmente un elenco di tali dispositivi.

Gli operatori di droni C1, C2, C3, C5 e C6, che desiderano utilizzarli secondo le regole della sottocategoria di appartenenza, devono già ora registrare il numero dell'operatore UAS tramite l'app di gestione del drone, processo che in Italia avviene attraverso il portale d-flight.

Questo requisito diventerà obbligatorio per i droni Specific a partire dal gennaio 2024. Il sistema richiede la validazione del codice inserito e, a tal fine, si utilizzano le ultime tre cifre segrete del codice (nnnnnnnnnnn-xxx) che non devono essere divulgate per evitare la clonazione del codice di registrazione.

Le informazioni del Remote ID, che includono il numero dell'operatore, il numero di serie, l'altezza, la velocità, la rotta, il punto di partenza e altre, sono trasmesse dal drone tramite segnale Wi-Fi o Bluetooth e possono essere ricevute da smartphone di ultima generazione entro un certo raggio. Solo le forze dell'ordine, tuttavia, hanno l'autorizzazione a consultare il database per identificare a chi appartiene il numero di registrazione trasmesso dal drone.

L'EASA ricorda inoltre che le Autorità Aeronautiche Nazionali, come l'ENAC italiana, possono esonerare i droni dall'obbligo di Remote ID e da altri requisiti, creando specifiche aree geografiche UAS, come quelle già esistenti per l'aeromodellismo.

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2 Commenti
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  1. Personalmente penso che sia positivo introdurre restrizioni sull'uso indiscriminato dei droni, ma sorge la domanda sul motivo dell'esclusione dei C0, considerando la loro accessibilità a un pubblico più ampio e la probabilità di essere utilizzati da principianti senza esperienza.

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  2. La mancata registrazione del drone su d-flight comporta una sorta di invisibilità, specialmente considerando che, volando in modalità open, è obbligatorio registrarsi come operatore UAS, ma non è richiesta la registrazione specifica del drone. Queste incongruenze sollevano interrogativi sulla necessità di una normativa uniforme, che imponga la registrazione su d-flight al momento dell'acquisto del drone, al fine di garantire il rispetto delle regole.

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